Libera riproduzione su Internet o su carta, purché non a scopo commerciale, per le immagini dei beni culturali italiani, come le opere conservate nei musei.
Il decreto legislativo che riforma il codice dei beni culturali (dlgs 42/2004) ha ricevuto ieri i pareri favorevoli delle commissioni di Camera e Senato e ora, per l'ultimo passaggio in consiglio dei ministri, manca solo quello della commissione ambiente di Palazzo Madama, previsto per oggi.
Ma la Camera ha dato il suo via libera al testo messo a punto dal ministero guidato da Francesco Rutelli subordinandolo a un'importante modifica: la liberalizzazione dell'uso non commerciale delle immagini dei beni culturali come, appunto, le opere conservate nei musei.
Come ha spiegato nella sua relazione Pietro Folena, presidente della commissione, la formulazione attuale prevede per l'uso delle immagini una speciale concessione da parte del museo, cosa che ha costretto per esempio Wikipedia a cancellare le foto dei quadri conservati nei musei italiani "un danno di immagine per l'Italia e le sue istituzioni culturali", ha dichiarato.
La formulazione proposta dalla commissione cultura della Camera, dunque, consente invece il libero uso delle immagini dei beni culturali, prevedendo l'autorizzazione solo nel caso in cui sia richiesto un intervento diretto da parte dell'autorità che ha in affidamento il bene stesso.
Libera riproduzione di immagini su Internet o su carta purché non a scopo commerciale, mentre rimane fermo il pagamento di un canone nel caso di usi commerciali (ad esempio la realizzazione di guide turistiche).
Un via libero all'unanimità è arrivato anche dalle commissioni cultura e ambiente del Senato.
"Siamo molto soddisfatti del lavoro fatto", ha commentato il presidente della commissione cultura Vittoria Franco (pd) che insieme a Francesco Ferrante (Pd) della commissione ambiente auspicano l'immediato e definitivo passaggio in Consiglio dei Ministri.
Tra le novità previste dal decreto legislativo che corregge il codice dei beni culturali (dlgs 42/2004) è prevista un'autorizzazione doc degli interventi sul paesaggio.
Attualmente le Soprintendenze rivestono un ruolo marginale essendo loro consentito un mero controllo di legittimità successivo sull'autorizzazione rilasciata dai comuni, ma in futuro dovranno emettere un parere vincolante preventivo sulla conformità dell'intervento ai piani paesaggistici e ai vincoli così rafforzando la tutela del paesaggio.
Inoltre, viene meglio delineata la figura del restauratore e disposto che l'archivio della presidenza del consiglio torni negli archivi di Stato.
Beni Culturali. Si punta a un più efficace coordinamento tra disposizioni comunitarie, accordi internazionali e normativa interna per assicurare il controllo sulla circolazione internazionale dei beni appartenente al patrimonio culturale specificando che questi non sono assimilabili a merci.
Salvaguardia potenziata del patrimonio culturale immobiliare di proprietà pubblica nell'ipotesi di dismissione o utilizzazione a scopo di valorizzazione economica mediante il ripristino dell'impianto normativo del dpr n. 2(8?)3 del 2000 allo scopo di scongiurare la dispersione di immobili pubblici di rilevanza culturale e previsione di una clausola risolutiva automatica degli atti di dismissione per il caso di mancato rispetto delle nuove regole.
Paesaggio. Le modifiche alla parte terza del Codice riguardante il paesaggio, anche sulla scorta della sentenza 14 novembre 2007 n. 367 della Consulta, formulano una nuova definizione di «paesaggio», adeguata ai principi della Convenzione europea ratificata nel 2004, nonché alle finalità di tutela del Codice.
Viene ribadita la priorità della pianificazione come strumento di tutela e di disciplina del territorio. Pur rientrando la redazione del piano tra le competenze delle regioni è riconosciuta al ministero dei beni culturali la partecipazione obbligatoria alla elaborazione congiunta con le regioni di quelle parti del piano che riguardano beni paesaggistici.
La finalità è anche quella di eliminare, data la certezza delle regole, un inutile e ad oggi cospicuo contenzioso sulle autorizzazioni richieste attualmente in base all'insussistenza di regole.
Abbreviato il termine che le Soprintendenze hanno a disposizione per emettere il parere sulle autorizzazioni paesaggistiche, portato da sessanta a quarantacinque giorni.
Scaduto tale termine, viene indetta una conferenza di servizi nell'ambito della quale il soprintendente ha ancora 15 giorni per emettere il proprio parere.
In mancanza, decide la regione o il comune delegato. La delegabilità ai comuni del potere di autorizzazione è limitata ai casi in cui i comuni dispongano di adeguati uffici tecnici. Viene introdotto l'obbligo di rivedere entro un anno i vincoli esistenti, allo scopo di specificare le regole che devono essere osservate in virtù del vincolo (inedificabilità assoluta, ovvero edificabilità entro limiti e con prescrizioni precise e certe).
Viene prevista l'istituzione di un'apposita struttura tecnica presso il ministero beni culturali incaricata di assistere i comuni e di intervenire quando necessario direttamente, per la demolizione degli ecomostri (la Finanziaria 2008 stanzia 15 milioni di euro all'anno a partire dal 2008 per gli interventi di recupero del paesaggio).
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